Art. 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione,
nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli
schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di
adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
Non applicabile alla Società